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2 aprile 2016

La Cassazione sul crollo di Rivoli: le scuole insicure devono essere chiuse su iniziativa degli RSPP

E' il 22 novembre 2008. Durante l'intervallo delle lezioni, la porta di ingresso dell'aula 4G del Liceo Darwin di Rivoli, comune alle porte di Torino, sbatte violentemente a causa di una forte corrente d'aria. L'urto determina il cedimento di tutta la controffittatura dell'aula. Gli studenti vengono investiti dai calcinacci. A seguito del crollo, Vito Scafidi, 17 anni, muore per le ferite subite, un compagno perde l'uso delle gambe, altri sedici riportano lesioni.
Il sostituto procuratore Raffaele Guariniello, specializzato sui temi della sicurezza sul lavoro, apre un’inchiesta per omicidio e disastro colposo. Il processo di primo grado, la sentenza è del 2011, si conclude con la condanna a 4 anni di un funzionario della Provincia di Torino che negli anni '80 aveva diretto i lavori di ristrutturazione della scuola. Negli anni ottanta, a seguito del cambio di destinazione d'uso dell'edificio da seminario a scuola e del passaggio di proprietà dell'edificio alla Provincia di Torino, erano state demolite alcune stanzette e create aule ad uso scolastico al piano interessato dal crollo, in assenza di alcun rinforzo. Occorre tener conto che quello che comunemente viene chiamato "controsoffitto" era in realtà il solaio di un vano tecnico del peso di circa otto tonnellate che doveva sostenere oltre al proprio peso, già rilevante, quello dei servizi e del materiale presente, nonché quello del personale della manutenzione. Da questo la responsabilità attribuita al funzionario provinciale. Gli altri imputati, tra cui tre insegnanti che avevano svolto il ruolo di RSPP, vennero invece assolti.
Dopo due anni, il 28 ottobre 2013, la Terza Sezione della Corte d’Appello di Torino [clicca qui] conferma la condanna del funzionario provinciale, ma aggiunge quella degli architetti suoi successori per mancata preventiva valutazione dei rischi, ma anche dei tre insegnanti responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto “Darwin” con la seguente motivazione: “se di fronte al tempo di un quarto di secolo qui trascorso, dal 1984 al 2008, si fosse verificato lo stato di quel controsoffitto conoscibile, ispezionabile e monitorabile con il sovrastante vano tecnico, si sarebbero potute evidenziare, valutare e fronteggiare le sue gravi anomalie”.
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato con la sentenza del 3 febbraio 2015 la condanna dei funzionari della Provincia di Torino responsabili per l'edilizia scolastica e degli insegnanti che avevano ricoperto il ruolo di RSPP.

Recentemente, il 22 marzo 2016, oltre un anno dopo la sentenza, sono state finalmente pubblicate le motivazioni della sentenza della Cassazione [clicca qui].
Ci interessa in questa sede comprendere il ruolo degli RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione) in questa vicenda e il perché delle loro condanne.
L’RSPP, in ambito scolastico, viene nominato dal Dirigente Scolastico che affida l'incarico in via prioritaria a personale interno all’istituto. I suoi compiti, stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, riguardano, in sintesi, la valutazione dei rischi, l’individuazione e l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, l’effettuazione dell’informazione dei lavoratori e degli allievi.
Ma come mai i tre insegnanti del Liceo Darwin che svolgevano il ruolo di RSPP sono stati condannati? Come si legge nella sentenza della Cassazione, "tale figura non è destinataria ... di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo ma di mera consulenza". Inoltre "il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale". Quello che importa è che "il RSPP è destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che  ... egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni" previste dalla legge. "Gli imputati [i tre insegnanti] ... erano astretti all'obbligo giuridico di fornire stretta collaborazione al datore di lavoro [l'istituzione scolastica] individuando i rischi lavoratori e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli" [pag. 12]. Gli RSPP sono quindi "venuti meno agli obblighi di doverosa attivazione che in primis deve consistere nell'individuare e informare riguardo i rischi ed ai fattori di rischio e nell'elaborare adeguate procedure di sicurezza" [pag. 3].
A nulla è valsa la difesa dei tre insegnanti che respingevano le proprie colpe adducendo di non avere la preparazione e le competenze per svolgere i ruolo di RSPP. La Cassazione è molto chiara in proposito: "un soggetto [che] riveste una posizione di garanzia per una funzione di protezione del garantito deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge ... e non può addurre la propria ignoranza per escludere la [propria] responsabilità". Chi si ritrovasse in questa condizione, ha l'obbligo di "acquisire" le adeguate conoscenze o "di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o ... di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione" [pag. 13].
Ma quindi cosa avrebbero dovuto fare gli RSPP? Ai tre insegnanti è stato di fatto addebitato di avere ignorato l'esistenza del vano che si trovava sopra la classe 4G, di non averlo mai ispezionato malgrado una botola ne consentisse agevolemente l'accesso. Insomma, non avere ispezionato il vano ha impedito loro di verificarne lo stato e di evidenziarne le problematiche.
Concludiamo con un passaggio molto interessante della Cassazione: malgrado una scuola dipenda per gli interventi strutturali e di manutenzione da un ente (comune, provincia, ...), la stessa NON è esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto inteventi all'Ente che non sono sono stati attuati, "incombendo comunque al datore di lavoro [la scuola] (e per lui ... al RSSP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività" [pag. 12]. Se quindi la scuola non è sicura deve essere chiusa su iniziativa degli RSPP.
Una sentenza che non mancherà di far venire il mal di pancia agli RSPP delle nostre scuole, che non brillano certo dal punto di vista della sicurezza. Quanti insegnanti sono preparati ad azioni ispettive di verifica e controllo manutentivo delle componenti strutturali, edili e impiantistiche degli edifici scolastici? Quanta attenzione viene prestata dal datore di lavoro nella definizione dei ruoli di responsabilità? L'informazione e la formazione dei lavoratori e degli addetti viene effettuata in maniera adeguata? Sono stanziati fondi adeguati per garantire una verifica puntuale dei rischi e un continuo controllo delle misure messe in atto per prevenirli?

Documenti:
- Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, 22 marzo 2016, udienza 3/2/2015 [clicca qui]
- Corte di Appello di Torino, Terza Sezione Penale, 13 gennaio 2014, n. 3541, udienza 28/10/2013 [clicca qui]
- INAIL, Gestione del sistema di sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, edizione 2014 [clicca qui]




 

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