Nell’ennesima decisione, il TAR Molise insiste sui rischi che il
sovraffollamento delle classi comporta per l’igiene e la salubrità delle
aule intese quale luogo di lavoro ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.
81 del 2008, nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire
la gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall’edificio in
situazioni di pericolo come accade in ipotesi di incendio e di eventi
sismici.
Il caso riguardava il ricorso proposto da genitori di alunni del Liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano e Marcella Ceniccola, per l'annullamento del provvedimento 24 giugno 2011, con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare per l’anno scolastico 2010/2011 le classi V ginnasio sezioni A, B, C e D che erano composte, rispettivamente, di 25 alunni la prima, di 20 alunni la seconda, di 22 alunni la terza e di 19 alunni la quarta. A seguito dell’accorpamento per l’anno scolastico 2011/2012 sono state previste esclusivamente tre classi di I Liceo, ciascuna di 29 alunni.
Intanto, le pronunce dei giudici amministrativi molisani stanno assumendo risonanza nazionale, nell’ambito della problematica del sovraffollamento delle aule, comune a migliaia di scuole italiane.
- Il testo della
sentenza n. 163 del 15 febbraio 2013 del tar del Molise [clicca qui]
- I criteri che
devono essere osservati nella formazione delle classi [clicca qui]
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